COMUNITÀ · PATRIMONIO COLLETTIVO · FUTURO DEL CARSO
Perché partire dalle comunelle
Custodire la terra. Rafforzare le comunità. Costruire valore per le generazioni future.
Prima dei crediti di carbonio e degli strumenti finanziari, vengono le comunità che si prendono cura del territorio.
Che cosa sono le comunelle
Le comunelle non sono un residuo folkloristico del passato. Sono istituzioni comunitarie titolari di patrimoni collettivi, governati secondo statuti e consuetudini e destinati a essere trasmessi alle generazioni future. Per secoli hanno contribuito alla gestione di boschi, pascoli, prati, acque, sentieri e risorse indispensabili alla vita dei villaggi. Rappresentano inoltre una forma concreta di responsabilità condivisa e democrazia locale.
Un patrimonio da conoscere
Avvicinandomi a questo tema, mi sono però reso conto di un problema ancora più fondamentale: moltissime persone non sanno quasi nulla delle comunelle. Non ne conoscono l’origine, la funzione, il valore giuridico e sociale, né l’importanza che hanno avuto nella conservazione del territorio, del paesaggio, della cultura rurale e dell’identità delle comunità del Carso.
Il riconoscimento dei diritti collettivi
La legge 20 novembre 2017, n. 168 riconosce i domini collettivi come ordinamento giuridico primario delle comunità originarie e attribuisce ai loro enti esponenziali personalità giuridica di diritto privato e autonomia statutaria. Per le comunelle carsico-triestine è significativo il principio affermato dalla Cassazione nella sentenza n. 24978/2018, richiamato anche nella documentazione del Comune di Trieste relativa alla controversia con la Comunella di Opicina: la loro base territoriale non può essere assoggettata agli usi civici con un provvedimento privo del corrispondente potere amministrativo. La qualificazione dei singoli beni va letta alla luce dei titoli e delle decisioni che li riguardano.
Una responsabilità anche per le istituzioni
Questo non autorizza accuse indistinte, ma documenta una lunga difficoltà nel riconoscere pienamente la natura e i diritti di queste comunità. Il fatto che una formazione sociale storica abbia dovuto affrontare un contenzioso giudiziario e amministrativo tanto prolungato per vedere riconosciuta la propria posizione merita una seria riflessione. In uno Stato democratico le istituzioni dovrebbero essere le prime a conoscere, rispettare e proteggere i diritti delle comunità, soprattutto quando riguardano patrimoni collettivi, tutela del paesaggio e responsabilità verso le generazioni future.
Perché partire dalle comunelle
Sto valutando la possibilità di sviluppare un progetto europeo insieme alle comunelle, iniziando da quelle del Carso e del territorio triestino. L’obiettivo sarebbe studiare come queste antiche forme di proprietà collettiva possano partecipare alle nuove politiche europee in materia di carbon farming, crediti di carbonio, tutela della biodiversità, gestione agro-silvo-pastorale e valorizzazione sostenibile delle filiere agricole e alimentari locali.
Il valore deve tornare al territorio
La finalità non sarebbe soltanto ambientale. Il progetto dovrebbe individuare strumenti concreti per produrre valore economico a beneficio delle comunità, trasformando la buona gestione del territorio in opportunità di reddito, lavoro e investimento locale. Le risorse generate attraverso programmi europei, servizi ecosistemici, certificazioni ambientali e crediti di carbonio potrebbero essere reinvestite nella manutenzione dei terreni collettivi, nella prevenzione degli incendi, nel recupero dei prati e dei pascoli, nell’agricoltura locale, nella tutela del paesaggio e nella trasmissione di questo patrimonio alle generazioni future.
Dalla proposta alla verifica
Il punto di partenza sarebbe il confronto con le comunelle interessate, nel rispetto dei loro statuti, delle decisioni degli organi competenti e della loro autonomia. Occorrerebbe poi individuare le superfici, ricostruire le pratiche di gestione, misurare le condizioni iniziali e valutare attività, costi e benefici. Il quadro europeo CRCF riguarda la certificazione volontaria degli assorbimenti di carbonio, del carbon farming e dello stoccaggio del carbonio nei prodotti. La partecipazione richiede di verificare le metodologie applicabili e le condizioni di certificazione: la sola disponibilità dei terreni non genera automaticamente crediti o ricavi.
Competenze e filiere locali
Questa riflessione nasce anche dal percorso di approfondimento che ho intrapreso nel campo dell’innovazione finanziaria applicata alle filiere alimentari. Nel maggio 2026 ho completato il corso FinTech with Example Applications in Food Supply Chain, promosso dal team TRUST-FOOD nell’ambito di un’iniziativa cofinanziata dall’Unione europea. Il corso mi ha permesso di approfondire alcune possibili applicazioni delle tecnologie finanziarie e digitali alla tracciabilità, alla certificazione, ai pagamenti e alla distribuzione del valore lungo le filiere agroalimentari.
Misurare i benefici e rendere trasparente il valore
Queste competenze possono essere messe al servizio di un progetto dedicato alle comunelle. Si potrebbe studiare, per esempio, un sistema trasparente e verificabile che colleghi la gestione dei terreni collettivi alla misurazione dei benefici ambientali, alla certificazione dei crediti di carbonio, alla tracciabilità delle produzioni locali e alla distribuzione dei ricavi fra conservazione del territorio, attività economiche e comunità titolari.
Euro digitale: una prospettiva da distinguere
In questa prospettiva può essere utile seguire anche lo sviluppo dell’euro digitale e delle politiche della Banca centrale europea in materia di sostenibilità e infrastrutture di pagamento. È però necessario evitare equivoci: l’euro digitale sarebbe una forma elettronica di moneta pubblica, equivalente al contante, e non un credito ambientale, una criptovaluta o uno strumento creato per finanziare direttamente il carbon farming.
Il possibile collegamento riguarda i servizi che potrebbero svilupparsi intorno alle future infrastrutture europee di pagamento: transazioni più efficienti, pagamenti transfrontalieri, tracciabilità, automazione amministrativa e remunerazione di attività agricole e ambientali certificate. Si tratta di un campo da studiare con attenzione, distinguendo sempre ciò che è già previsto dalle istituzioni europee dalle applicazioni innovative che potrebbero essere sviluppate da soggetti pubblici, imprese, comunità e fornitori di servizi finanziari.
Le comunità protagoniste del futuro
Le comunelle potrebbero così diventare protagoniste attive delle politiche europee per il clima, la biodiversità, l’agricoltura e lo sviluppo rurale, senza perdere la propria identità e autonomia. Il principio centrale è che il valore ambientale ed economico prodotto dal territorio non venga trasferito altrove, ma ritorni alle comunità che quel territorio lo possiedono, lo conoscono e se ne prendono cura.
Conoscere prima di progettare
Questa pagina apre un percorso di approfondimento: conoscere la storia e la funzione delle comunelle, rispettarne i diritti e studiare insieme quali opportunità possano essere utili al territorio. Il progetto europeo descritto è una proposta da valutare, non un accordo già concluso con le comunelle.
Riferimenti per approfondire
Le comunelle del Carso — consulta l’articoloClicca per aprire o chiudere. Scorri nel riquadro per leggere il testo completo.
Le comunelle del Carso
Origini funzione sociale quadro giuridico e prospettive future
Dossier editoriale per La Svizzera del Carso. Il documento ricostruisce la natura delle comunelle, le principali fonti normative e giurisprudenziali e le opportunità connesse a gestione del territorio, democrazia locale e carbon farming.
Indice dei contenuti
- Non sono un residuo del passato. Sono una forma ancora viva di proprietà, responsabilità e autogoverno comunitario
- Che cos’è una comunella
- Perché e come nacquero
- Qual è la comunella più antica
- Dalla consuetudine al libro tavolare
- Il contenzioso di Opicina settant’anni per chiarire la natura dei terreni
- Il quadro normativo essenziale
- L’apporto storico alla comunità
- Una scuola di democrazia locale
- La funzione futura da patrimonio difeso a infrastruttura territoriale
- Un possibile progetto pilota per il Carso
- Che rapporto può avere una comunella con il Comune
- Perché le comunelle contano oggi
Non sono un residuo del passato. Sono una forma ancora viva di proprietà, responsabilità e autogoverno comunitario
Sul Carso esiste una forma di organizzazione che precede molti enti contemporanei e che, dopo un lungo periodo di incomprensione giuridica, è stata riconosciuta dall’ordinamento italiano per ciò che realmente è: non un semplice uso esercitato su un terreno pubblico, ma una proprietà collettiva intergenerazionale, amministrata da una comunità secondo statuti e consuetudini proprie.
Sono le comunelle, chiamate anche vicinie, vicinanze, jus-vicinie o, nella tradizione slovena locale, srenje.
La loro storia nasce da una necessità concreta. In un territorio calcareo, povero d’acqua superficiale e nel quale pascoli, boschi, stagni, sentieri e terre da coltivare costituivano risorse essenziali, la sopravvivenza di una famiglia dipendeva anche dalla capacità dell’intero villaggio di governare ciò che non poteva essere frammentato senza perderne il valore. La terra comune non era terra di nessuno: era terra affidata alla responsabilità di molti.
Oggi questa istituzione può tornare ad avere una funzione centrale. Gestione dei prati e dei pascoli, prevenzione degli incendi, conservazione della biodiversità, manutenzione dei muretti a secco e degli stagni, agricoltura rigenerativa, servizi ecosistemici, carbon farming e partecipazione locale possono trovare nelle comunelle un soggetto territoriale già esistente. Ma il passaggio dalla possibilità al progetto richiede statuti adeguati, dati catastali e tavolari certi, piani di gestione, competenze tecniche e regole trasparenti.
Questa pagina ricostruisce ciò che sappiamo, ciò che il diritto ha ormai chiarito e ciò che resta da verificare.
Che cos’è una comunella
Una comunella carsica è una comunità organizzata che possiede o esercita collettivamente un diritto reale su un patrimonio, normalmente agro-silvo-pastorale. Il patrimonio non appartiene al Comune come ente territoriale e non coincide con un terreno privato suddiviso in quote liberamente vendibili.
La Corte di cassazione ha descritto le comunioni familiari montane come formazioni sociali alle quali partecipano, su base gentilizia o per cooptazione, coloro che abitano e coltivano determinate terre «in forma diretta, promiscua e solidale», secondo consuetudini o antichi statuti. Ha inoltre chiarito che queste comunioni non sono suddivisibili in quote ideali e sono profondamente diverse dalla comunione ordinaria prevista dal codice civile, normalmente destinata a poter essere sciolta.
Per le comunelle carsico-triestine il diritto collettivo è stato definito dalla Cassazione come uno jus unitario e complesso, comune ai discendenti degli abitanti originari o dei proprietari collettivi insediati ab immemorabile e suscettibile di iscrizione nei libri fondiari.
In termini semplici:
- il soggetto è una comunità, non la somma occasionale di singoli proprietari;
- il patrimonio ha una destinazione durevole, storicamente agro-silvo-pastorale;
- l’appartenenza è determinata dallo statuto e dalle consuetudini, non dalla sola residenza anagrafica;
- la gestione deve servire la continuità del bene e della comunità anche fra generazioni;
- l’autonomia non elimina gli obblighi ambientali, paesaggistici, fiscali, contabili e amministrativi applicabili.
Perché e come nacquero
Le comunelle non furono inventate da una legge moderna. La legge è arrivata dopo, per riconoscere e disciplinare una realtà sociale già esistente.
Nel paesaggio carsico tradizionale, alcune risorse avevano senso soltanto se governate insieme: pascoli estesi ma magri, boschi utilizzati per legna e lettiera, terreni pietrosi, vie di accesso, raccolte d’acqua, stagni, aree di sfalcio e superfici necessarie alla rotazione delle attività rurali. Una frammentazione completa avrebbe reso più difficile il pascolo, la manutenzione e l’accesso; una gestione collettiva permetteva invece di distribuire diritti, doveri, turni, costi e benefici.
La comunella svolgeva quindi almeno quattro funzioni:
- Economica: assicurava alle famiglie risorse indispensabili, come pascolo, legna, foraggio e accesso alla terra.
- Ecologica: manteneva aperto il paesaggio attraverso sfalcio, pascolo e prelievi regolati, limitando l’abbandono.
- Sociale: imponeva cooperazione, reciprocità e responsabilità nella cura dei beni comuni.
- Politica: abituava la comunità a deliberare, eleggere o riconoscere amministratori, stabilire regole e controllarne l’applicazione.
Non bisogna idealizzare questo modello. L’accesso poteva essere riservato alle famiglie originarie e gli equilibri interni potevano riflettere le gerarchie del tempo. Proprio per questo la continuità contemporanea di una comunella richiede che autonomia statutaria, criteri di appartenenza, rappresentanza, pubblicità delle decisioni e buona amministrazione siano letti alla luce della Costituzione e della legislazione vigente.
Qual è la comunella più antica
La risposta rigorosa è: allo stato delle fonti digitali pubblicamente consultabili, non è possibile attribuire con certezza documentale il primato a una singola comunella carsica.
La sentenza della Cassazione parla di comunità e proprietari collettivi insediati ab immemorabile, ma questa espressione giuridica indica un’origine tanto remota da non essere ricostruibile attraverso un singolo titolo costitutivo; non stabilisce una graduatoria cronologica fra comunelle. Anche il fatto che una località sia attestata prima di un’altra non dimostra automaticamente che la sua comunella sia la più antica.
La Comunella Jus-Vicinia Srenja di Opicina–Opčine è oggi la meglio documentata sul piano giudiziario, perché è protagonista delle decisioni del 2018 e del 2026. Non per questo può essere dichiarata la più antica senza una comparazione archivistica degli statuti, dei libri tavolari, degli atti fondiari e delle consuetudini delle diverse comunità.
Per rispondere seriamente alla domanda servirebbe un progetto di ricerca che confronti almeno:
- Archivio di Stato di Trieste e fondi del periodo asburgico;
- libri tavolari e collezione dei documenti delle partite interessate;
- archivi comunali e parrocchiali dei villaggi carsici;
- statuti, elenchi dei consorti e verbali delle singole comunelle;
- materiali dell’Istituto sloveno di ricerche – SLORI;
- provvedimenti regionali di riconoscimento e relativo elenco pubblico previsto dalla legge regionale n. 3/1996.
La formula corretta per una pubblicazione è dunque: le comunelle sono istituzioni plurisecolari; Opicina è il caso giuridicamente più documentato, non necessariamente la comunella più antica.
Dalla consuetudine al libro tavolare
La specificità del Carso deriva anche dalla sua storia istituzionale. Le proprietà collettive si svilupparono nel quadro asburgico e furono registrate nel sistema tavolare. Nel libro fondiario l’iscrizione non è una semplice informazione catastale: assume un ruolo centrale nella pubblicità e nella certezza dei diritti reali.
Quando il territorio passò all’Italia dopo la Prima guerra mondiale, il nuovo ordinamento si trovò davanti istituzioni che non coincidevano perfettamente con le categorie italiane degli usi civici. Da qui nacque una lunga ambiguità: le comunelle erano proprietarie collettive dei fondi oppure sui fondi esistevano soltanto diritti d’uso civico a favore della popolazione comunale?
La distinzione è decisiva.
Proprietà collettiva della comunella | Uso civico in senso tradizionale |
|---|---|
La comunità è titolare di un patrimonio o di un diritto collettivo unitario | Una collettività esercita specifiche utilità su un terreno pubblico o privato |
Il bene è amministrato dall’ente esponenziale della comunità | Il diritto può consistere, per esempio, in pascolo, legnatico o semina |
La base territoriale è parte costitutiva del dominio collettivo | Il proprietario del suolo può essere un soggetto diverso dagli utenti |
Statuti e consuetudini definiscono appartenenza e gestione | La legge sugli usi civici disciplina accertamento, liquidazione e gestione |
È precisamente questa differenza che la Cassazione ha riconosciuto nel caso di Opicina.
Il contenzioso di Opicina settant’anni per chiarire la natura dei terreni
Nel 1955 un bando commissariale ricomprese alcuni terreni situati nei comuni censuari di Opicina, Rupingrande e Basovizza fra quelli gravati da usi civici. La Comunella sostenne invece che quei beni le appartenessero in forza del diritto collettivo originario e delle risultanze tavolari.
Nel 2008 la Comunella chiese al Commissario regionale per gli usi civici di dichiarare inesistenti gli usi civici o il demanio civico sui terreni. La domanda fu respinta nel 2012; anche la Corte d’appello di Roma, Sezione speciale usi civici, respinse il reclamo nel 2014.
Cassazione, sentenza n. 24978/2018
Con la sentenza della Corte di cassazione, Sezione II civile, 10 ottobre 2018, n. 24978, la prospettiva cambia.
La Corte afferma il seguente principio di diritto: le comunelle, vicinie o vicinanze dell’altopiano carsico-triestino sono enti esponenziali dei domini collettivi, riconosciuti dalla legge n. 168/2017 come ordinamenti giuridici primari delle comunità originarie; il loro contrario assoggettamento alla legge n. 1766/1927 sugli usi civici, disposto con un bando commissariale, non produce effetti per carenza del relativo potere amministrativo.
La sentenza non si limita a risolvere una lite fondiaria. Stabilisce che la comunella non è una gestione separata di beni del Comune e non è un semplice comitato di utenti: è il soggetto rappresentativo di un dominio collettivo originario.
Corte d’appello di Roma, sentenza n. 7232/2021
Nel giudizio di rinvio la Corte d’appello di Roma, con sentenza n. 7232 del 4 novembre 2021, ha disapplicato il bando del 1955 nella parte contestata, ha riconosciuto l’appartenenza esclusiva dei beni ai consorti della Comunella di Opicina e ha escluso diritti di uso civico o demanio comunale a favore di terzi e, in particolare, dei cittadini del Comune di Trieste. Il contenuto della decisione è ricostruito integralmente nell’ordinanza della Cassazione del 2026 indicata qui sotto.
Cassazione, ordinanza n. 24227/2026
Il Comune di Trieste ha proposto un nuovo ricorso. Con l’ordinanza della Corte di cassazione, Sezione II civile, 29 luglio 2026, n. 24227, il ricorso è stato rigettato.
La Corte ha precisato che la non assoggettabilità delle comunelle carsico-triestine agli usi civici era già coperta dal giudicato formatosi sul principio del 2018. Ha inoltre ricordato che la Comunella di Opicina è persona giuridica di diritto privato in forza del decreto del Presidente della Giunta regionale Friuli Venezia Giulia n. 168 del 15 giugno 2001. Nelle parole dell’ordinanza, i fondi appartenenti alla Comunella sono «franchi» perché non assoggettabili agli usi civici.
L’ordinanza del 2026 chiude quindi, per i terreni oggetto di quel giudizio, il tentativo di ricondurre la proprietà della comunella a diritti civici della generalità dei cittadini triestini.
Il quadro normativo essenziale
Costituzione italiana
La legge n. 168/2017 collega il riconoscimento dei domini collettivi agli articoli 2, 9, 42, secondo comma, e 43 della Costituzione: formazioni sociali, tutela del paesaggio e dell’ambiente, funzione sociale della proprietà e utilità generale.
Dal 2022 l’articolo 9 della Costituzione tutela espressamente anche ambiente, biodiversità ed ecosistemi, «anche nell’interesse delle future generazioni». È un linguaggio sorprendentemente vicino alla logica intergenerazionale dei domini collettivi.
Legge 16 giugno 1927, n. 1766, e R.D. 26 febbraio 1928, n. 332
La legge n. 1766/1927 e il relativo regolamento di esecuzione, R.D. n. 332/1928, costituiscono la disciplina storica italiana di riordino degli usi civici. Sono importanti nel caso carsico soprattutto perché le comunelle non possono essere automaticamente confuse con i demani civici o con i comitati che amministrano usi civici.
Legge 25 luglio 1952, n. 991, articolo 34
L’articolo 34 della legge n. 991/1952 salvaguarda le comunioni familiari vigenti nei territori montani, disponendo che continuino a godere e amministrare i propri beni secondo statuti e consuetudini riconosciuti dal diritto anteriore.
Legge 3 dicembre 1971, n. 1102, articolo 10
L’articolo 10 della legge n. 1102/1971 affida agli statuti e alle consuetudini la disciplina del godimento, dell’amministrazione e dell’organizzazione dei beni agro-silvo-pastorali delle comunioni familiari montane. La giurisprudenza ha letto questa norma come conferma della distinzione rispetto alla disciplina generale degli usi civici.
Legge 31 gennaio 1994, n. 97, articolo 3
L’articolo 3 della legge n. 97/1994 riguarda le organizzazioni montane comunque denominate e le proprietà collettive indivisibili e inusucapibili. Prevede personalità giuridica privata, autonomia statutaria, tutela della consistenza agro-silvo-pastorale, partecipazione delle famiglie originarie, pubblicità dei patrimoni e coinvolgimento nelle scelte urbanistiche e ambientali.
Legge regionale Friuli Venezia Giulia 5 gennaio 1996, n. 3
La legge regionale FVG n. 3/1996, testo vigente, disciplina le associazioni e i consorzi di comunioni familiari montane.
La legge:
- riconosce personalità giuridica di diritto privato a comunioni familiari, vicinie e organizzazioni similari;
- richiede un patrimonio legittimamente acquisito, destinato ad attività agro-silvo-pastorali, agrituristiche o connesse e iscritto nei libri fondiari o nei registri immobiliari con vincoli di inalienabilità e indivisibilità;
- richiede uno statuto ispirato a partecipazione, rappresentanza, buona amministrazione, pubblicità delle decisioni, correttezza contabile e autocontrollo;
- istituisce un elenco pubblico regionale delle associazioni riconosciute;
- permette coordinamento e cooperazione con gli enti locali;
- consente l’affidamento di opere di sistemazione idraulico-forestale, miglioramento fondiario e tutela ambientale;
- prevede, dal 2016, la possibilità che la Regione promuova accordi transattivi nelle controversie fra enti pubblici e comunioni riconosciute, per proteggere la natura agro-silvo-pastorale e impedire alienazione, divisione e usucapione.
Questa legge è la cerniera fra la tradizione locale e la forma organizzativa contemporanea.
Legge 20 novembre 2017, n. 168
La legge n. 168/2017 sui domini collettivi rappresenta il riconoscimento più forte.
Definisce i domini collettivi, comunque denominati, come ordinamenti giuridici primari delle comunità originarie, soggetti alla Costituzione, dotati di capacità di autonormazione e di gestione del patrimonio naturale, economico e culturale. La base territoriale è considerata comproprietà intergenerazionale. Gli enti esponenziali hanno personalità giuridica di diritto privato e autonomia statutaria.
L’articolo 3 riconosce ai beni collettivi un regime di inalienabilità, indivisibilità, inusucapibilità e perpetua destinazione agro-silvo-pastorale, nei termini stabiliti dalla legge. Il vincolo paesaggistico è richiamato in collegamento con l’articolo 142 del Codice dei beni culturali e del paesaggio.
Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42
L’articolo 142, comma 1, lettera h), del Codice dei beni culturali e del paesaggio sottopone a tutela paesaggistica le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici. La legge n. 168/2017 coordina questa tutela con i domini collettivi. Ogni intervento va inoltre verificato rispetto agli ulteriori vincoli paesaggistici e ambientali eventualmente presenti.
Legge regionale FVG 23 aprile 2007, n. 9
La legge regionale n. 9/2007 disciplina risorse forestali e settore forestale regionale. È rilevante per pianificazione, trasformazioni del bosco, gestione forestale, viabilità e prevenzione degli incendi. La proprietà collettiva non esenta dall’applicazione delle regole forestali.
Natura 2000 e conservazione del Carso
Molti terreni carsici ricadono o possono ricadere nella ZSC Carso triestino e goriziano e nella ZPS Aree carsiche della Venezia Giulia. La Direttiva Habitat 92/43/CEE, la Direttiva Uccelli 2009/147/CE, il D.P.R. n. 357/1997 e la normativa regionale impongono misure di conservazione e, per piani o progetti suscettibili di incidenze significative, la valutazione d’incidenza.
Il Piano di gestione del sito Natura 2000 del Carso riconosce che lande, prati da sfalcio, muretti a secco, siepi e altri ambienti di valore sono stati prodotti e mantenuti dalle attività agricole tradizionali. Indica fra gli obiettivi la conservazione degli ambienti aperti, il rilancio del pascolo brado o semibrado, il mantenimento degli elementi del paesaggio agrario e una gestione forestale differenziata.
La conseguenza è importante: più bosco non significa automaticamente più natura e neppure più beneficio climatico complessivo. Sul Carso la tutela può richiedere anche la conservazione o il ripristino di prati e pascoli, habitat ricchi di biodiversità che l’abbandono tende a trasformare in boscaglia.
L’apporto storico alla comunità
Le comunelle hanno trasformato la proprietà in un’istituzione sociale.
La loro importanza non consiste soltanto nell’aver conservato alcuni terreni. Attraverso la gestione quotidiana hanno contribuito a mantenere sentieri, pascoli, boschi, raccolte d’acqua, confini e opere rurali; hanno sostenuto economie familiari e allevamento; hanno tramandato conoscenze ecologiche e toponimi; hanno creato occasioni di decisione collettiva.
Nel Carso di lingua slovena la srenja è anche parte della memoria culturale del villaggio. Il patrimonio comune lega terra, lingua, consuetudini e continuità delle famiglie. Questa dimensione identitaria, tuttavia, non deve essere usata per chiudere il territorio: può diventare la base per raccontarlo, curarlo e costruire cooperazione transfrontaliera.
Una scuola di democrazia locale
La legge regionale n. 3/1996 richiede che gli statuti delle comunioni riconosciute incorporino partecipazione, rappresentanza, pubblicità delle decisioni, corretta gestione contabile e autocontrollo. La legge n. 168/2017 riconosce capacità di autonormazione.
Una comunella moderna potrebbe rendere questi principi visibili attraverso:
- assemblee periodiche con ordine del giorno e documenti pubblicati in anticipo;
- verbali, bilanci, mappe e piani di gestione accessibili;
- regole chiare sui conflitti d’interesse;
- consultazione dei consorti e forme di ascolto degli abitanti non consorti;
- rappresentanza equilibrata per generazioni e genere, nei limiti dello statuto e della legge;
- commissioni aperte su biodiversità, agricoltura, cultura e giovani;
- bilancio di missione che misuri non soltanto ricavi, ma ettari gestiti, habitat conservati, incendi prevenuti e lavoro locale generato.
Questa non sarebbe democrazia diretta comunale in senso tecnico: la comunella non sostituisce il Comune né esercita le sue competenze. Sarebbe però una forma concreta di democrazia patrimoniale di prossimità, nella quale chi appartiene alla comunità titolare del bene decide e risponde della sua conservazione.
La funzione futura da patrimonio difeso a infrastruttura territoriale
Il riconoscimento giuridico non basta. Un dominio collettivo può restare formalmente protetto e materialmente abbandonato. La sfida è trasformare la tutela statica in gestione attiva.
1. Paesaggio aperto, pascolo e prevenzione degli incendi
Il ritorno controllato di ovini, caprini o bovini rustici, lo sfalcio e la rimozione selettiva della biomassa possono contribuire a mantenere gli habitat aperti e a ridurre continuità e quantità del combustibile vegetale. Ogni intervento deve essere progettato con tecnici forestali, agronomi e naturalisti, rispettando habitat, periodi riproduttivi, vincoli forestali e valutazione d’incidenza.
Una comunella può offrire ciò che spesso manca ai progetti ambientali: continuità fondiaria, orizzonte temporale lungo e una comunità responsabile della manutenzione.
2. Carbon farming opportunità reale, ma non automatica
Il Regolamento (UE) 2024/3012 ha istituito il quadro europeo volontario di certificazione per assorbimenti permanenti di carbonio, carbon farming e stoccaggio del carbonio nei prodotti. Il sistema richiede quantificazione, addizionalità, stoccaggio nel lungo periodo, sostenibilità e verifica indipendente.
In Italia l’articolo 45 del decreto-legge n. 13/2023, convertito con modificazioni, ha previsto un registro pubblico dei crediti di carbonio generati su base volontaria dal settore agroforestale. Il decreto interministeriale 15 ottobre 2025 ha adottato le linee guida per la sezione forestale. Il registro è affidato al CREA; per i progetti forestali sono richiesti, fra l’altro, durata, benefici aggiuntivi rispetto agli obblighi di legge e certificazione di terza parte.
Nel 2026 la Regione Friuli Venezia Giulia ha inoltre pubblicato il Bando J del Programma Valore Agricoltura 2026, che sostiene parte dei costi di certificazione dei crediti derivanti da pratiche agricole sostenibili. Il bando è rivolto a PMI agricole, reti o associazioni temporanee di imprese e cooperative agricole con i requisiti indicati; richiede superfici coltivate presenti nel fascicolo aziendale e progetti di almeno cinque anni. Le domande 2026 sono previste dal 7 agosto al 7 ottobre 2026.
Per una comunella, un progetto credibile dovrebbe partire da queste domande:
- Qual è il confine tavolare e catastale esatto delle superfici?
- Chi è il soggetto titolare e chi esercita legittimamente la gestione agricola o forestale?
- Qual è la situazione iniziale misurabile di suolo, vegetazione e biomassa?
- L’attività proposta è davvero aggiuntiva rispetto agli obblighi già esistenti?
- Come si evitano doppio conteggio, perdita futura del carbonio e danni alla biodiversità?
- Chi sostiene i costi di monitoraggio, certificazione e verifica?
- Come vengono distribuiti i ricavi e quali quote sono reinvestite nel territorio?
Nel Carso può essere controproducente piantare alberi ovunque con il solo obiettivo di accumulare carbonio: si rischierebbe di eliminare habitat prativi protetti, aumentare la biomassa combustibile o introdurre specie inadatte. Le opzioni da studiare comprendono invece gestione migliorativa dei boschi esistenti, tutela del carbonio nel suolo, pascolo pianificato, incremento della sostanza organica nei terreni coltivati, agroforestazione dove ecologicamente compatibile e utilizzo durevole di biomassa o prodotti legnosi entro le regole applicabili.
3. Crediti di biodiversità e servizi ecosistemici
Il valore prodotto da una comunella non è soltanto carbonio. Acqua, suolo, impollinatori, habitat, paesaggio, riduzione del rischio incendio e patrimonio culturale sono servizi ecosistemici distinti.
Prima di parlare di vendita di “crediti di biodiversità” occorre verificare l’esistenza di uno standard riconosciuto, la misurabilità del beneficio, l’addizionalità e il rischio di doppio finanziamento. Una strada più immediata può essere la remunerazione contrattuale di servizi di gestione: accordi con enti pubblici, misure della politica agricola, progetti LIFE o Interreg, convenzioni per manutenzione e monitoraggio.
4. Comunità energetiche e biomassa soltanto entro limiti ecologici
Residui derivanti da interventi necessari e autorizzati potrebbero alimentare filiere locali di piccola scala. Ma il prelievo di biomassa non deve diventare la ragione per intensificare tagli incompatibili con biodiversità, suolo o qualità dell’aria. Prima viene il piano ecologico; dopo viene l’eventuale valorizzazione energetica del residuo.
5. Cultura, educazione e ricerca
Una comunella può diventare un laboratorio aperto per scuole, università e abitanti:
- archivio digitale degli statuti e dei documenti storici;
- mappa bilingue di toponimi, sentieri, stagni e manufatti;
- monitoraggio partecipato di prati, boschi e fauna;
- cantieri-scuola per muretti a secco e gestione del pascolo;
- collaborazione transfrontaliera con comunità e istituzioni slovene;
- percorsi sulla proprietà collettiva come patrimonio culturale immateriale.
Un possibile progetto pilota per il Carso
Una sperimentazione seria potrebbe articolarsi in sette fasi.
Fase 1 — Titoli, confini e governance
Ricostruire partite tavolari, mappe catastali, vincoli, contratti, elenco degli aventi diritto, statuto e poteri degli organi. Nessun progetto ambientale o finanziario è solido se la base proprietaria e decisionale non è certa.
Fase 2 — Inventario ecologico e del carbonio
Mappare habitat, uso del suolo, stato dei boschi e dei prati, rischio incendio, suoli, acqua e manufatti rurali. Stabilire una baseline verificabile, senza la quale non può essere dimostrato alcun miglioramento aggiuntivo.
Fase 3 — Assemblea e patto di gestione
Approvare obiettivi e limiti: quali superfici conservare aperte, quali boschi lasciare all’evoluzione naturale, dove intervenire, quali attività economiche ammettere e come ripartire benefici e responsabilità.
Fase 4 — Piano integrato
Redigere con professionisti un piano agro-silvo-pastorale e naturalistico coordinato con Natura 2000, pianificazione forestale, vincoli paesaggistici, prevenzione incendi e strumenti urbanistici.
Fase 5 — Progetti dimostrativi
Avviare piccoli interventi misurabili: recupero di un pascolo, manutenzione di uno stagno, gestione di una fascia antincendio ecologica, monitoraggio del suolo, ripristino di muretti a secco.
Fase 6 — Certificazione e finanza
Solo dopo la baseline e la prova sul campo valutare carbon farming, registro forestale, bandi regionali, CSR/PAC, LIFE, Interreg o accordi con soggetti pubblici e privati. I crediti dovrebbero essere una conseguenza della buona gestione, non il suo unico scopo.
Fase 7 — Rendiconto pubblico
Pubblicare ogni anno attività, costi, ricavi, indicatori ambientali, eventuali crediti generati e destinazione delle risorse. La fiducia nasce dalla verificabilità.
Che rapporto può avere una comunella con il Comune
Comune e comunella sono soggetti distinti. Il Comune rappresenta l’intera popolazione ed esercita funzioni pubbliche; la comunella rappresenta la propria comunità titolare e amministra il patrimonio collettivo secondo legge e statuto.
Questa distinzione non impedisce la cooperazione. L’articolo 5 della legge regionale n. 3/1996 consente agli enti locali di prevedere forme di coordinamento e cooperazione con le associazioni riconosciute. Sono quindi ipotizzabili, dopo le necessarie verifiche:
- convenzioni per tutela ambientale e manutenzione;
- accordi per sentieri, stagni, muretti e prevenzione incendi;
- tavoli permanenti di pianificazione territoriale;
- progetti educativi e culturali bilingui;
- partenariati per bandi regionali ed europei;
- condivisione di dati ambientali e cartografici;
- processi partecipativi che coinvolgano consorti e popolazione generale senza confondere i rispettivi diritti.
Perché le comunelle contano oggi
Le comunelle dimostrano che fra proprietà pubblica e proprietà individuale esiste una terza tradizione: la proprietà di una comunità organizzata, vincolata alla continuità del territorio e delle generazioni.
La loro attualità deriva da cinque caratteristiche rare:
- tempo lungo: il bene non è amministrato soltanto per il rendimento immediato;
- radicamento: chi decide conosce direttamente luoghi, vincoli e storia;
- scala territoriale: prati, boschi e pascoli possono essere gestiti come un sistema;
- autonomia responsabile: la comunità può darsi regole, entro Costituzione e legge;
- intergenerazionalità: il patrimonio deve arrivare al futuro senza essere consumato nel presente.
Se aggiornate senza perdere la propria natura, le comunelle possono diventare istituzioni-ponte: fra memoria e innovazione, Italia e Slovenia, agricoltura e biodiversità, autonomia locale e responsabilità climatica.
Il loro messaggio è semplice e radicale: un territorio non si eredita soltanto. Si governa insieme e si riconsegna.
Cronologia giuridica essenziale
Anno | Fonte o decisione | Rilevanza |
|---|---|---|
1927 | Riordino nazionale degli usi civici; disciplina dalla quale le comunelle originarie vanno distinte | |
1928 | Regolamento di esecuzione della legge sugli usi civici | |
1952 | Salvaguardia di statuti e consuetudini delle comunioni familiari montane | |
1971 | Autonomia di gestione dei beni agro-silvo-pastorali delle comunioni familiari | |
1994 | Proprietà collettive montane, personalità privata, autonomia statutaria e coinvolgimento territoriale | |
1996 | Disciplina regionale di associazioni e consorzi di comunioni familiari montane | |
2001 | D.P.G.R. FVG n. 168 del 15 giugno 2001 | Riconoscimento della personalità giuridica privata della Comunella di Opicina; estremi richiamati dalle sentenze |
2004 | Tutela paesaggistica delle aree collettive e gravate da usi civici | |
2007 | Disciplina forestale regionale | |
2016 | Precedente sulla natura delle comunioni familiari e distinzione dagli usi civici | |
2017 | Riconoscimento nazionale dei domini collettivi e della proprietà intergenerazionale | |
2018 | Riconoscimento delle comunelle carsico-triestine come enti esponenziali di domini collettivi | |
2021 | Corte d’appello di Roma n. 7232/2021 | In sede di rinvio riconosce i beni ai consorti di Opicina ed esclude gli usi civici di terzi; testo ricostruito nell’ordinanza 2026 |
2024 | Quadro europeo volontario di certificazione per rimozioni di carbonio e carbon farming | |
2025 | Linee guida italiane del registro dei crediti volontari, sezione forestale | |
2026 | Rigetto del ricorso del Comune di Trieste e conferma dell’assetto proprietario della Comunella di Opicina | |
2026 | Sostegno regionale ai costi di certificazione di crediti di carbonio agricoli |
Fonti storiche, scientifiche e di approfondimento
- Nicola Golemac, Comunità e beni comunali nel Carso triestino e goriziano, SLORI, 1998: scheda editoriale.
- Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, Piano di gestione del sito Natura 2000 del Carso – obiettivi e strategie.
- APRODUC – Demanio Civico, scheda e documentazione sulla sentenza n. 24978/2018.
- CREA, Registro nazionale dei crediti di carbonio volontari forestali.
Nota metodologica e legale
Questa pagina ha finalità informativa e progettuale. Non costituisce parere legale, certificazione della titolarità di terreni, valutazione d’incidenza, piano forestale, progetto di carbon farming o garanzia di accesso a contributi e mercati dei crediti.
Per ogni comunella occorre verificare separatamente statuto vigente, provvedimento di riconoscimento, elenco degli aventi diritto, consistenza tavolare e catastale, vincoli ambientali e paesaggistici, contratti in essere, disciplina fiscale e requisiti dei singoli bandi. Le proposte future descritte sono ipotesi da sottoporre agli organi della comunella e alle autorità competenti.
Verifica delle fonti: 15 settembre 2026.
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Le comunelle del Carso — articolo in PDF
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